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Radiazioni ottiche artificiali

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Effettua con Whitelab la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione dei lavoratori alle sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (ROA) coerenti e non coerenti, in linea con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

I nostri laboratori dispongono di Tecnici/Addetti di Sicurezza Laser (TSL/ASL) e Tecnici Esperti (ERO) in Sicurezza da Radiazioni Ottiche altamente qualificati che garantiscono un servizio completo e integrato, incluse attività di formazione e informazione.

Le radiazioni ottiche artificiali comprendono tutte le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm, con le bande spettrali degli infrarossi (IR), del visibile (VIS) e dell’ultravioletto (UV). Le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere classificate in due famiglie: sorgenti coerenti (LASER) e non coerenti.

I dispositivi L.A.S.E.R. (Amplificazione di Luce mediante Emissione Stimolata di Radiazione), sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti realizzati e impiegati in molteplici settori: medico, estetico, telecomunicazioni, informatica, lavorazione dei materiali (taglio, saldatura, marcatura), metrologia e misure, laboratori di ricerca scientifica, beni di consumo, intrattenimento, etc. Tutte le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali diverse dalle sorgenti laser sono sorgenti non coerenti.

I rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire nel caso di lavoratori addetti all’impiego di sorgenti ROA sono di natura sia diretta sia indiretta, con particolare riferimento agli effetti nocivi a breve e a lungo termine che si possono verificare a livello dell’occhio, in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e della cute.

I principali effetti di tipo acuto a livello della cute sono eritemi indotti dalla radiazione UV e fotodermatiti, mentre a lungo termine si evidenzia la cancerogenicità della radiazione UV che causa il cancro alla cute, e il fotoinvecchiamento. A livello dell’occhio i principali effetti di tipo acuto sono la fotocongiuntivite, fotocheratite e la maculopatia fototossica, oltre effetti di tipo cronico quali cataratta, e tumori oculari.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce l’obbligo del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali all’interno della propria azienda, al fine di identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi analizza i seguenti elementi:
  • Il censimento delle attrezzature che contengono sorgenti ROA
  • Il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a ROA
  • I valori limite di esposizione previsti dal D.Lgs. 81/2008
  • Gli effetti diretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
  • Gli effetti indiretti (l'accecamento temporaneo, le esplosioni o l’innesco di incendi)
  • La possibilità di utilizzare attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione
  • La disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione
La valutazione del rischio (DVR) richiede un aggiornamento ogni quattro anni a norma del D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo V ed è oggetto di revisione qualora si verifichi un cambiamento tale da renderla obsoleta e contiene:
  • L’esito dettagliato della valutazione
  • La documentazione dell’assenza di rischi se l’esposizione è al di sotto dei limiti consentiti
  • Documenti integrativi allegati nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale
  • Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di cantieri temporanei o mobili
  • Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio
Ai sensi dell’Art.218 del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio ROA viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal Datore di Lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.

I Tecnici/Addetti di Sicurezza Laser (TSL/ASL) e i Tecnici (ERO) Esperti in Sicurezza da Radiazioni Ottiche dei laboratori Whitelab effettuano tutte le attività a supporto del Datore di Lavoro necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente in materia di radiazioni ottiche artificiali coerenti.

Scopri di più sui servizi Whitelab

Tecnico di Sicurezza Laser e Tecnico Esperto in Sicurezza da Radiazioni Ottiche
  • Censimento delle attrezzature e dispositivi contenenti sorgenti ROA
  • Identificazione di tutte le attività che prevedono l’utilizzo di sorgenti ROA
  • Verifica delle modalità di utilizzo delle sorgenti e relative specifiche tecniche
  • Verifica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva forniti dal datore di lavoro
  • Analisi delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate
  • Valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle sorgenti ROA sulla base delle informazioni fornite dall’esercente e dai produttori e supportata da calcoli
  • Elaborazione e attuazione di azioni comprendenti misure tecniche e/o organizzative in caso di superamento dei valori limite di esposizione
  • Identificazione di Zone Laser Controllate/Zone ad Accesso Limitato con indicazione dei relativi dispositivi di protezione necessari
Formazione
I Tecnici di Sicurezza Laser e Tecnici Esperti in Sicurezza da Radiazioni Ottiche Whitelab dispongono dei requisiti previsti dal D.Lgs. 06/03/2013 e, in quanto Formatori per la Sicurezza, offrono supporto al Datore di Lavoro nell’ambito degli obblighi di formazione e informazione.

In base all’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ai relativi Accordi Stato Regione sulla formazione e all’Art. 184 del D.Lgs. 81/2008, tutti i lavoratori devono essere formati in merito ai rischi specifici della propria mansione e i contenuti della formazione specifica saranno definiti in relazione alla mansione assunta dal lavoratore.

In base all’Art. 36 del D.Lgs. 81/2008, l’informazione va fornita a tutti i lavoratori in qualsiasi modo coinvolti direttamente o indirettamente ad esposizioni con sorgenti di radiazioni ottiche artificiali. In particolare si raccomanda di attivare l’informazione/formazione specifica dei lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la “giustificazione” delle sorgenti [cf. “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – Parte 6: Radiazioni Ottiche Artificiali” (2023)].


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